domenica 4 dicembre 2011

Asi Santa Elisabetta: La verità è nella lettera della legge

di Enzo Fragapane

Il 16 giugno 2011 l’avvocato Gaziano smentiva la notizia della stampa agrigentina, secondo cui la Procura di Agrigento avesse disposto il giudizio immediato a carico di alcuni suoi assistiti. “Nessun giudizio immediato, e nessun altro provvedimento di azione penale è stato disposto a carico del sindaco di Santa Elisabetta, Emilio Militello, di Stefano Marsiglia, consigliere comunale di Santa Elisabetta e componente dell’assemblea Asi, di Carmelo Zambito, e Luigi Di Vincenzo, anche loro componenti dell’assemblea”.

Nulla da eccepire sulla prima affermazione. Gli assistiti dell’avvocato non sono sottoposti a giudizio immediato: procedimento giudiziario che non prevede dibattimento. Un’osservazione va fatta, invece, in merito alla seconda parte della smentita: “…nessun altro provvedimento penale è stato disposto a carico di…”. Prima del 14 giugno - giorno in cui viene data la notizia dell’apertura di un’inchiesta in merito alle nomine dell’assemblea Asi - gli indagati hanno ricevuto un’informazione di garanzia (istituto previsto dall'art. 369 del Codice di Procedura Penale) con cui si avvertivano gli interessati di essere sottoposti a indagini preliminari: fase processuale di raccolta di elementi utili a formulare un’imputazione. Il sindaco di Santa Elisabetta, Emilio Militello, in merito alla data di ricezione dell’informazione di garanzia, conferma: “Era il mese di aprile”.

Il 19 ottobre davanti al GUP Stefano Zammuto erano presenti i sei sindaci: Pilato di Grotte, Tedesco di Aragona, Lo Dico di Joppolo Giancaxio, Savarino di Ravanusa, Militello di S.Elisabetta, l’assessore Morgante per il comune di Racalmunto. Con loro, i 13 rispettivi beneficiari sospettati di essere stati nominati illegittimamente a rappresentare i comuni di appartenenza al Cda dell’ Asi di Agrigento. Nella successiva udienza del 9 novembre è stata inoltre accolta dal Gup la richiesta di costituirsi parte civile formulata da Confindustria di Agrigento. Tra gli inquisiti alcuni hanno scelto di essere giudicati con il “rito abbreviato”.

Passiamo all’aspetto sostanziale della vicenda. Le indagini sono messe in moto da un editoriale del Corriere della Sera, a firma Gian Antonio Stella dal titolo "Leccornie giornalistiche dalle lande agrigentine", datato febbraio 2009. Il giornalista sottolineava come nel Cda dell’Asi di Agrigento è prassi consolidata quella di nominare soggetti non dotati dei requisiti previsti dalla LR n.19/1997.

All’art. 3 sta scritto: “Le persone da nominare o designare ai sensi della presente legge devono essere in possesso di: a) titolo di studio adeguato all' attività dell' organismo interessato; b) esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di presidente di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell' ente interessato dallo svolgimento dell' incarico; oppure qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile in quiescenza o di docente universitario di ruolo anche in quiescenza”.

Stella evidenziava come già nel 2009 la legge venisse deliberatamente violata, per consentire a guardia carceri, collaboratori scolastici e altri impiegati di lavorare nell’agrigentino piuttosto che in Trentino Alto Adige. La legge, infatti, consente il ritorno a casa a chi è eletto consigliere comunale o nominato nel Cda di persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica (come nel caso dell’Asi). Così l’Asi mette in moto un fenomeno sociologico rilevante “la migrazione interna di ritorno” e si dota di carrozzieri e impiegati che si occupano di sviluppo industriale, sostituendo nel ruolo ingegneri e laureati in economia, più preparati di loro in quel settore.

Secondo il presidente dell’Asi, Stefano Catuara, Stella avrebbe fatto confusione, fermandosi ai “Criteri di designazione o nomine di competenza della regione siciliana” previsti dall’art. 3, trascurando l’art. 1, che riprende il primo articolo della LR n.22/1995. Catuara sottolinea: “…non si applica ai comuni, alle province e ai componenti designati dall’assemblea regionale siciliana”.

Apprezzabile il tentativo di Catuara di sviare dal nocciolo della questione posta da Stella. Vediamo come stanno le cose, facendo riferimento all’art.1 che Stella avrebbe trascurato. Sta scritto all’art.1 della LR n. 22/1997: “[…] Le disposizioni del Dl 16 maggio 1994 si applicano, con le modifiche ed integrazioni previste dalla presente legge, agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza, e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici, fatta eccezione per gli organi elettivi della Regione, delle province e dei comuni e per gli organi per i quali la nomina di componenti è di competenza dell' Assemblea regionale”. L’eccezione, cui Catuara si riferisce, riguarda gli organi elettivi, mentre i consiglieri Asi sono stati nominati. La verità esiste. E’ nella lettera della legge. La legge è chiara, basta applicarla.

Le jeux sont faits rien ne va plus: i sindaci e i beneficiari coinvolti dovranno rispondere di abuso d’ufficio e falsità ideologica, reati previsti dal Codice Penale. L’esito, stando alla legge, sembra scontato. Si aspetterà con pazienza. Nel caso di condanna si avrà la conferma che in Italia, in Sicilia, e nei piccoli comuni le leggi si violano in barba all’interesse collettivo. Il tutto nel silenzio spettrale della pubblica opinione.


Nessun commento: